Art. 1

In vigore dal 14 lug 2006
È aperta la distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per un quantitativo massimo di 300 000 ettolitri di vini di qualità rossi e rosé prodotti nella regione determinata (v.q.p.r.d.) di Navarra, in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000 concernenti questo tipo di distillazione.
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