Art. 4

In vigore dal 11 lug 2006
1.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esenti dai dazi antidumping imposti dall’, purché le merci siano prodotte da società di cui la Commissione abbia accettato gli impegni e i cui nomi siano elencati nella decisione 2005/802/CE, periodicamente modificata, e che siano state importate ai sensi delle norme di cui alla stessa decisione. 2.   Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio antidumping a condizione che: a) le merci dichiarate e presentate alle dogane corrispondano esattamente al prodotto descritto all’; b) sia presentata alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale contenente almeno gli elementi di cui all’allegato II, con presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica; c) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura commerciale.
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