Art. 4
In vigore dal 7 lug 2006
1. Conformemente alla procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, la Commissione fissa per ciascuno Stato membro interessato il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.
2. Se l’aggiudicazione al prezzo minimo fissato ai sensi del paragrafo 1 comporta il superamento del quantitativo disponibile per quello Stato membro, si procede all’aggiudicazione limitatamente a detto quantitativo disponibile.
In caso di offerte con lo stesso prezzo per uno Stato membro, se l’accettazione di tutte le offerte comporta il superamento del quantitativo disponibile per quello Stato membro, si procede all’aggiudicazione:
a)
suddividendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; oppure
b)
ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure
c)
per estrazione a sorte.
Storico versioni
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