Art. 3

In vigore dal 7 lug 2006
Entro due ore dallo scadere del termine di presentazione di cui all’, paragrafo 1, gli organismi di intervento interessati trasmettono alla Commissione le offerte presentate. L’identità degli offerenti rimane segreta. Le offerte presentate vengono notificate in forma elettronica secondo il modello che figura nell’allegato II. Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.
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