Art. 26
Adeguamento alla qualità tipo
In vigore dal 30 giu 2006
Adeguamento alla qualità tipo
1. Nell'adeguamento dei prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo, si applicano:
a)
per lo zucchero bianco, le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 318/2006;
b)
per lo zucchero greggio, i coefficienti correttori ottenuti dividendo per 92 la percentuale di rendimento dello zucchero al quale si applica il prezzo.
2. Il rendimento viene calcolato secondo il metodo descritto nell'allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.
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