Art. 4

In vigore dal 29 giu 2006
1.   Le domande di titoli d’importazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri ogni settimana, entro le ore 13 del lunedì (ora di Bruxelles). Il richiedente presenta la domanda di titolo all’autorità competente dello Stato membro nel quale è registrato ai fini dell’IVA. Il richiedente costituisce una cauzione in conformità dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 per l’importo fissato all’ del presente regolamento. In ogni domanda di titolo è indicato un quantitativo che non può essere superiore al quantitativo disponibile per il lotto di cui trattasi. Nella domanda di titolo d’importazione e nel titolo stesso è indicato un solo paese di origine. 2.   L’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti notificano alla Commissione per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione conforme al modello che figura nell’allegato I, nonché il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d’importazione. La comunicazione ha luogo anche se nello Stato membro in questione non è stata presentata alcuna domanda di titolo. Questa informazione è comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d’importazione per i cereali. Se lo Stato membro non notifica le domande entro il termine prescritto, la Commissione considera che non è stata presentata alcuna domanda in quello Stato membro. 3.   Se il cumulo dei quantitativi concessi dall’inizio del periodo e dei quantitativi di cui al paragrafo 2 è superiore al quantitativo del contingente o del lotto di cui trattasi, la Commissione fissa coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, entro il terzo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande. 4.   Previa eventuale applicazione dei coefficienti di attribuzione fissati in conformità del paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, il quarto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, i titoli d’importazione corrispondenti alle domande notificate alla Commissione in conformità del paragrafo 2. Il giorno del rilascio dei titoli d’importazione, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le autorità competenti degli Stati membri notificano per via elettronica alla Commissione, utilizzando il modello riportato nell’allegato I, il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d’importazione lo stesso giorno.
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