Art. 2
In vigore dal 29 giu 2006
1. Il contingente è diviso in due lotti semestrali di 121 037 tonnellate ciascuno per i seguenti periodi:
a)
lotto n. 1: 1o gennaio-30 giugno;
b)
lotto n. 2: 1o luglio-31 dicembre.
2. I quantitativi non utilizzati nell’ambito del lotto n. 1 sono automaticamente trasferiti al lotto n. 2. In caso di esaurimento del lotto n. 1, la Commissione può procedere all’apertura anticipata del lotto successivo, secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003.
Storico versioni
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