Art. 2
Produzione di canapa
In vigore dal 19 giu 2006
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue:
l’articolo 52 è sostituito dal seguente:
«Articolo 52
Produzione di canapa
1. In caso di produzione di canapa, possono essere coltivate soltanto varietà aventi un tenore di tetraidrocannabinolo non superiore a 0,2 %. Gli Stati membri predispongono un sistema per verificare il tenore di tetraidrocannabinolo su almeno il 30 % delle superfici coltivate a canapa. Se, tuttavia, uno Stato membro introduce un sistema di autorizzazione preventiva di tale coltura, la percentuale minima è del 20 %.
2. Secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, la concessione di pagamenti è subordinata all’uso di sementi certificate di determinate varietà.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:953:oj#art-2