Art. 2

Produzione di canapa

In vigore dal 19 giu 2006
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue: l’articolo 52 è sostituito dal seguente: «Articolo 52 Produzione di canapa 1.   In caso di produzione di canapa, possono essere coltivate soltanto varietà aventi un tenore di tetraidrocannabinolo non superiore a 0,2 %. Gli Stati membri predispongono un sistema per verificare il tenore di tetraidrocannabinolo su almeno il 30 % delle superfici coltivate a canapa. Se, tuttavia, uno Stato membro introduce un sistema di autorizzazione preventiva di tale coltura, la percentuale minima è del 20 %. 2.   Secondo la procedura di cui all’articolo 144, paragrafo 2, la concessione di pagamenti è subordinata all’uso di sementi certificate di determinate varietà.»
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