Art. 3

In vigore dal 8 giu 2006
1.   L’origine è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità. 2.   L’ammissione al beneficio della quota dei contingenti tariffari attribuita alla Thailandia è subordinata alla presentazione di un certificato d’origine che soddisfi le condizioni previste all’articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
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