Art. 2
In vigore dal 8 giu 2006
Ai contingenti tariffari di cui all’ si applicano i seguenti criteri:
1)
del contingente tariffario di 2 558 tonnellate previsto all’, paragrafo 1, 1 816 tonnellate si riferiscono nell’ambito del numero d’ordine 09.0704 alle importazioni originarie della Thailandia, mentre la parte restante, e cioè 742 tonnellate, si riferisce nell’ambito del numero d’ordine 09.0705 alle importazioni originarie di tutti i paesi;
2)
del contingente tariffario di 2 275 tonnellate previsto all’, paragrafo 2, 1 410 tonnellate si riferiscono nell’ambito del numero d’ordine 09.0706 alle importazioni originarie della Thailandia, mentre la parte restante, e cioè 865 tonnellate, si riferisce nell’ambito del numero d’ordine 09.0707 alle importazioni originarie di tutti i paesi.
Storico versioni
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