Art. 2

In vigore dal 24 mag 2006
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I diritti annui indicati nella tabella del punto 3 e i diritti per la sorveglianza di cui alle tabelle dei punti 4, 5 e 7 dell’allegato si applicano a decorrere dalla prima rata annua esigibile dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.
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