Art. 1

In vigore dal 24 mag 2006
Il regolamento (CE) n. 488/2005 è così modificato: 1) All’, la lettera g) è modificata nel modo seguente: «g) “costi indiretti”: la quota-parte delle spese generali di infrastruttura, organizzazione e gestione sostenute dall’Agenzia imputabili all’adempimento dei compiti di certificazione, diverse dalle spese dirette e specifiche, ivi comprese le spese derivanti dallo sviluppo di una parte del materiale regolamentare;». 2) L’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 1.   I diritti sono dovuti dal richiedente e devono essere pagati in euro. 2.   Il rilascio, il mantenimento o la modifica di un certificato o di un’approvazione sono subordinati al pagamento di tutti i diritti dovuti salvo diverso accordo tra l’Agenzia e il richiedente. In caso di mancato pagamento l’Agenzia può revocare il certificato o l’approvazione di cui trattasi, previa notifica al richiedente. 3.   La tariffa dei diritti applicata dall’Agenzia e le rispettive modalità di pagamento sono comunicate al richiedente al momento della presentazione della domanda. 4.   Per le operazioni di certificazione che prevedono il pagamento di una parte variabile, l’Agenzia fornisce al richiedente, a domanda, una stima della spesa. Tale stima è modificata dall’Agenzia qualora l’operazione si riveli più semplice e più rapida di quanto previsto inizialmente o, al contrario, più complessa e più lunga rispetto a quanto l’Agenzia poteva ragionevolmente prevedere. 5.   I diritti dovuti per il mantenimento in vigore dei certificati e delle approvazioni esistenti devono essere versati secondo un calendario pubblicato dall’Agenzia e comunicato ai titolari dei certificati e delle approvazioni. Tale calendario si basa sulle ispezioni svolte dall’Agenzia per verificare che i certificati e le approvazioni siano ancora valide. 6.   Nel caso in cui, dopo un primo esame, l’Agenzia decida di non accogliere la domanda, tutti i diritti riscossi vengono restituiti al richiedente, ad eccezione dell’importo destinato a coprire i costi amministrativi del trattamento della domanda. Tale importo è equivalente alla parte fissa D indicata nell’allegato del presente regolamento. 7.   Qualora l’Agenzia debba interrompere un’operazione di certificazione, poiché i mezzi del ricorrente sono insufficienti o poiché quest’ultimo non adempie ai suoi obblighi, il saldo totale dei diritti dev’essere pagato al momento in cui l’Agenzia interrompe il suo lavoro.». 3) I punti i), ii), v), vi), x), xii) e xiii) dell’allegato sono modificati come indicato nell’allegato al presente regolamento.
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