Art. 4
Accesso dei voli VFR al di sopra del livello di volo 195
In vigore dal 11 mag 2006
Accesso dei voli VFR al di sopra del livello di volo 195
Nello spazio aereo al di sopra del livello di volo 195 gli Stati membri possono introdurre, ove praticabile, una riserva di spazio aereo in cui possono essere autorizzati voli VFR.
Nello spazio aereo al di sopra del livello di volo 195 e fino al livello di volo 285 incluso i voli VFR possono essere autorizzati anche dall’unità responsabile dei servizi di traffico aereo, secondo le procedure di autorizzazione stabilite e pubblicate dagli Stati membri nelle pubblicazioni di informazione aeronautica pertinenti.
Storico versioni
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