Art. 2

Definizioni

In vigore dal 11 mag 2006
Definizioni Oltre alle definizioni pertinenti di cui all’ del regolamento (CE) n. 549/2004, si applicano le definizioni seguenti: 1) «riserva di spazio aereo»: un volume definito di spazio aereo temporaneamente riservato per uso esclusivo o specifico da parte di categorie di utenti; 2) «unità per i servizi di traffico aereo»: un’unità, civile o militare, responsabile della fornitura di servizi di traffico aereo; 3) «voli effettuati secondo le regole del volo strumentale» («voli IFR»): i voli effettuati secondo le regole del volo strumentale conformemente alla definizione di cui all’allegato 2 (5) della Convenzione di Chicago del 1944 sull’aviazione civile internazionale; 4) «voli effettuati secondo le regole del volo a vista» («voli VFR»): i voli effettuati secondo le regole del volo a vista conformemente alla definizione di cui all’allegato 2 (6) della Convenzione di Chicago del 1944 sull’aviazione civile internazionale; 5) «classificazione dello spazio aereo»: la classificazione dello spazio aereo in spazi aerei per servizi di traffico aereo di dimensioni definite, designati in ordine alfabetico, nei quali possono essere effettuati tipi specifici di volo e per i quali sono specificati i servizi di traffico aereo e le regole di funzionamento. Gli spazi aerei per servizi di traffico aereo sono classificati nelle classi da A a G, secondo quanto indicato al capitolo 2, paragrafo 6.1, dell’allegato 11 (7) della Convenzione di Chicago sull’aviazione internazionale civile.
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