Art. 4

Modalità di attuazione

In vigore dal 9 mag 2006
Modalità di attuazione Le disposizioni del presente regolamento sono attuate entro il dicembre 2007 e prendono effetto con l’indice del gennaio 2008.
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Modalità di attuazione (Art. 4 Regolamento (UE) 2006/701) — Testo vigente | Portale Normativo