Art. 3

Norme minime per la rilevazione dei prezzi

In vigore dal 9 mag 2006
Norme minime per la rilevazione dei prezzi 1.   I prezzi sono rilevati durante un periodo minimo di una settimana lavorativa alla o verso la metà del mese civile cui si riferisce l’indice. 2.   Nel caso di prodotti caratterizzati da variazioni dei prezzi drastiche e irregolari la rilevazione dei prezzi va inoltre estesa a più di una settimana lavorativa. Questa norma si applica in particolare ai seguenti prodotti: a) prodotti energetici; e b) prodotti freschi, quali frutta e verdura.
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