Art. 3
Norme minime per la rilevazione dei prezzi
In vigore dal 9 mag 2006
Norme minime per la rilevazione dei prezzi
1. I prezzi sono rilevati durante un periodo minimo di una settimana lavorativa alla o verso la metà del mese civile cui si riferisce l’indice.
2. Nel caso di prodotti caratterizzati da variazioni dei prezzi drastiche e irregolari la rilevazione dei prezzi va inoltre estesa a più di una settimana lavorativa.
Questa norma si applica in particolare ai seguenti prodotti:
a)
prodotti energetici; e
b)
prodotti freschi, quali frutta e verdura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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