Art. 2
Campo di applicazione
In vigore dal 29 mar 2006
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica ai medicinali per uso umano di cui all’, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 726/2004 e appartenenti ad una delle seguenti categorie:
1)
medicinali destinati al trattamento, alla prevenzione o alla diagnosi di malattie gravemente invalidanti o potenzialmente letali;
2)
medicinali da utilizzare in situazioni di emergenza in risposta a minacce per la salute pubblica, debitamente riconosciute dall’Organizzazione mondiale della sanità ovvero dalla Comunità nel contesto della decisione n. 2119/98/CE;
3)
medicinali designati come medicinali orfani a norma dell’ del regolamento (CE) n. 141/2000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:507:oj#art-2