Art. 2

Campo di applicazione

In vigore dal 29 mar 2006
Campo di applicazione Il presente regolamento si applica ai medicinali per uso umano di cui all’, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 726/2004 e appartenenti ad una delle seguenti categorie: 1) medicinali destinati al trattamento, alla prevenzione o alla diagnosi di malattie gravemente invalidanti o potenzialmente letali; 2) medicinali da utilizzare in situazioni di emergenza in risposta a minacce per la salute pubblica, debitamente riconosciute dall’Organizzazione mondiale della sanità ovvero dalla Comunità nel contesto della decisione n. 2119/98/CE; 3) medicinali designati come medicinali orfani a norma dell’ del regolamento (CE) n. 141/2000.
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