Art. 6
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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La norma fissa il limite di guida giornaliero a 9 ore, estendibile a 10 ore per un massimo di due volte a settimana. La guida settimanale non può superare 56 ore né l'orario massimo della direttiva 2002/15/CE, mentre la guida accumulata in due settimane consecutive non deve superare le 90 ore. I conteggi includono tutti i periodi di guida effettuati sia nell'Unione europea sia nei paesi terzi. Infine, il conducente ha l'obbligo di registrare manualmente sul foglio, sul tabulato o nell'apparecchio di controllo le altre mansioni, i tempi di disponibilità e i periodi alla guida di veicoli per operazioni commerciali non rientranti nel regolamento.
La norma stabilisce limiti massimi ai tempi di guida giornalieri, settimanali e bisettimanali, oltre all'obbligo di registrare le altre attività svolte.
La norma si applica ai conducenti che effettuano periodi di guida nella Comunità e nei paesi terzi.
Un conducente guida per 9 ore il lunedì, martedì e mercoledì, e per 10 ore il giovedì e il venerdì. Avendo esteso la guida a 10 ore per due sole volte nella settimana, rispetta il limite giornaliero. Inoltre, registra manualmente sul cronotachigrafo le altre mansioni svolte prima di iniziare a guidare.
Obbligo per il conducente di non superare i limiti orari di guida stabiliti e di inserire manualmente (su foglio di registrazione, tabulato o dispositivo di inserimento dati dell'apparecchio di controllo) i periodi di «altre mansioni», «disponibilità» e guida commerciale non inclusa nell'ambito del regolamento.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.