Art. 3
In vigore dal 15 mar 2006
Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:
a)
veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
b)
veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;
c)
veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell'ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità;
d)
veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;
e)
veicoli speciali adibiti ad usi medici;
f)
carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;
g)
veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
h)
veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
i)
veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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