Art. 2
Condizioni per il pagamento dell’aiuto comunitario
In vigore dal 15 feb 2006
Il testo dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1973/2004 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
Condizioni per il pagamento dell’aiuto comunitario
1. Sono ammesse a beneficiare del pagamento per superficie di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003 soltanto le parcelle agricole piantate con alberi da frutta a guscio che sono conformi ai requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo alla data fissata a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004.
Nel caso di una parcella nella quale sono coltivate diverse specie di alberi da frutta a guscio e se l’aiuto è differenziato in funzione della specie, l’ammissibilità all’aiuto è subordinata al rispetto, per almeno una delle specie di frutta a guscio, del numero minimo di alberi per ettaro fissato al paragrafo 3 del presente articolo.
2. L’estensione minima della parcella che può essere ammessa a beneficiare del pagamento per superficie di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è fissata a 0,10 ettari. Tuttavia gli Stati membri possono fissare un’estensione minima più elevata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto delle caratteristiche peculiari delle superfici di cui trattasi.
3. Il numero di alberi da frutta a guscio per ettaro non può essere inferiore a:
i)
125 per le nocciole;
ii)
50 per le mandorle;
iii)
50 per le noci comuni;
iv)
50 per i pistacchi;
v)
30 per le carrube.
Tuttavia gli Stati membri possono fissare una densità minima di alberi più elevata sulla base di criteri oggettivi che tengano conto delle caratteristiche peculiari delle produzioni di cui trattasi.
4. Nei casi di cui al paragrafo 1, secondo comma, il livello dell’aiuto da erogare è quello corrispondente alla specie per la quale sono soddisfatte le condizioni di ammissibilità all’aiuto e per la quale l’importo è più elevato.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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