Art. 1
In vigore dal 15 feb 2006
Il regolamento (CE) n. 796/2004 è modificato come segue:
1)
all’articolo 6, il paragrafo 3 è soppresso;
2)
all’articolo 13, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nel caso di una domanda di pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve indicare il numero di alberi di frutta a guscio suddiviso per specie.»;
3)
all’articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:
«d)
il 5 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto per la frutta a guscio a norma del titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:263:oj#art-1