Art. 1

In vigore dal 15 feb 2006
Il regolamento (CE) n. 796/2004 è modificato come segue: 1) all’articolo 6, il paragrafo 3 è soppresso; 2) all’articolo 13, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Nel caso di una domanda di pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica deve indicare il numero di alberi di frutta a guscio suddiviso per specie.»; 3) all’articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente: «d) il 5 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto per la frutta a guscio a norma del titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»
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