Art. 6

Durata di validità dei titoli e comunicazione degli Stati membri

In vigore dal 8 feb 2006
Durata di validità dei titoli e comunicazione degli Stati membri 1.   I titoli di importazione rilasciati in conformità all’, paragrafo 3, sono validi dal 1o marzo al 31 dicembre 2006. 2.   Dal mese di aprile 2006 al mese di gennaio 2007 incluso, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, i quantitativi di banane importati nel corso del mese precedente sulla base dei titoli rilasciati in conformità all’, paragrafo 3.
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