Art. 4

Presentazione delle domande di titoli

In vigore dal 8 feb 2006
Presentazione delle domande di titoli 1.   Possono presentare una domanda di titolo di importazione gli operatori economici stabiliti nella Comunità che, nel 2005, hanno effettivamente importato nella Comunità banane originarie dei paesi ACP. 2.   I quantitativi richiesti da ciascun operatore non possono superare il 40 % dei quantitativi di banane originarie dei paesi ACP che detto operatore ha immesso in libera pratica nella Comunità nel corso del 2005. 3.   Le domande di titoli di importazione sono presentate da ciascun operatore il 15 e 16 febbraio 2006 presso le competenti autorità dello Stato membro che nel 2005 ha rilasciato i titoli di importazione per i quantitativi di cui al paragrafo 2. Le autorità competenti sono quelle che figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 896/2001. 4.   La domanda di titolo è corredata di una copia del(i) titolo(i) utilizzato(i) nel 2005 per l’importazione di banane originarie dei paesi ACP, debitamente imputato(i), e dei documenti comprovanti l’origine ACP dei quantitativi su cui vertono i titoli, nonché della prova della costituzione di una cauzione in conformità al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (7). L’importo della cauzione è di 150 EUR/tonnellata. 5.   Le domande di titoli presentate in maniera non conforme al disposto del presente articolo sono irricevibili. 6.   Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella n. 20, la dicitura «titolo — regolamento (CE) n. 219/2006 — capo II».
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Presentazione delle domande di titoli (Art. 4 Regolamento (UE) 2006/219) — Testo vigente | Portale Normativo