Art. 2
In vigore dal 8 feb 2006
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L’, punto 1, lettera b), e punti da 4 a 8, si applica allo zucchero offerto all’intervento a partire dalla data di entrata in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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