Art. 1

In vigore dal 8 feb 2006
Il regolamento (CE) n. 1262/2001 è modificato come segue. 1) L' è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L'organismo d'intervento acquista lo zucchero soltanto se è offerto: a) da un fabbricante titolare di una quota di produzione; b) da un commerciante specializzato nel settore dello zucchero e riconosciuto anteriormente al 1o marzo 2006 dallo Stato membro nel cui territorio si trova il suo stabilimento.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Può essere preso in consegna solo lo zucchero prodotto in regime di quote immagazzinato separatamente, al momento dell’offerta, in un magazzino o in un silo riconosciuto, che non sia stato utilizzato da ultimo per immagazzinare prodotti diversi dallo zucchero.» 2) L' è modificato come segue: a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma: «Gli organismi d’intervento possono imporre requisiti supplementari per il riconoscimento di un silo o di un magazzino.»; b) al paragrafo 2, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente: «c) nei limiti di un quantitativo globale corrispondente ad un massimo di cinquanta volte la capacità giornaliera di svincolo dello zucchero sfuso, che il richiedente si impegna a mettere a disposizione dell'organismo d'intervento al momento del ritiro, se si tratta di un silo o di un magazzino per l'ammasso di zucchero sfuso.»; c) al paragrafo 3, primo comma, la seconda frase è soppressa. 3) L'articolo 3 è modificato come segue: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Per offrire zucchero all’intervento, il commerciante specializzato di cui al paragrafo 1 deve essere riconosciuto dallo Stato membro di cui trattasi. Il riconoscimento è concesso anteriormente al 1o marzo 2006 dallo Stato membro sul cui territorio è situato lo stabilimento del commerciante ai richiedenti che soddisfano o che sono ritenuti in grado di soddisfare, per la campagna di commercializzazione in parola, i requisiti di cui al paragrafo 1 e, se del caso, i requisiti supplementari che lo Stato membro può imporre per la concessione del riconoscimento.»; b) il secondo comma del paragrafo 3 e il paragrafo 4 sono soppressi; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Il riconoscimento è revocato quando si constata che l'interessato non soddisfa più o non è più in grado di soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2. Il riconoscimento può essere revocato nel corso della campagna di commercializzazione. Esso non ha effetto retroattivo.»; d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Le misure adottate ai sensi del presente articolo riguardo alla concessione o alla revoca del riconoscimento sono notificate per iscritto all' interessato.» 4) All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli zuccheri offerti all'intervento devono rispondere ai seguenti requisiti: a) essere prodotti in regime di quote nel corso della stessa campagna di commercializzazione in cui è presentata l'offerta; b) essere in cristalli.» 5) All'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Agli effetti del presente regolamento, si intende per “partita” un quantitativo minimo di zucchero di 2 000 tonnellate, avente la stessa qualità e lo stesso modo di presentazione e giacente nel medesimo luogo di magazzinaggio.» 6) L'articolo 9 è modificato come segue: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il contratto di magazzinaggio ha effetto cinque settimane dopo la data di accettazione dell’offerta di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e scade alla fine della decade nel corso della quale è ultimato il ritiro del quantitativo di zucchero in questione.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le spese di magazzinaggio sono a carico dell'organismo d'intervento per il periodo decorrente dall'inizio della decade nel corso della quale prende effetto il contratto di cui al paragrafo 2 fino alla scadenza del suddetto contratto.»; c) al paragrafo 5, il secondo comma è soppresso. 7) All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il trasferimento della proprietà dello zucchero oggetto del contratto di magazzinaggio ha luogo con il pagamento dello zucchero.» 8) L’articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 L’organismo d’intervento effettua il pagamento al più presto il centoventesimo giorno a decorrere dal giorno di accettazione dell’offerta, sempreché siano stati eseguiti i controlli relativi alla verifica del peso e delle caratteristiche qualitative delle partite offerte.» 9) All'articolo 17, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Il ritiro dello zucchero acquistato avviene: a) per le offerte accettate anteriormente al 30 settembre 2005, al più tardi alla fine del settimo mese successivo a quello nel corso del quale l'offerta è stata accettata, fatto salvo l'articolo 34; b) per le offerte accettate dal 1o ottobre 2005 al 9 febbraio 2006, al più tardi il 30 settembre 2006, fatto salvo l'articolo 34; c) per le offerte accettate a partire dal 10 febbraio 2006, al più tardi alla data di ritiro prevista dall’articolo 34.» 10) L'articolo 18 è modificato come segue: a) al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: «L'importo forfettario per le spese relative ai modi di condizionamento che l’organismo d’intervento esige o accetta, di cui al paragrafo 2, secondo comma, è fissato a 15,70 EUR per tonnellata di zucchero.»; b) il paragrafo 4 è soppresso. 11) All'articolo 19, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dal testo seguente: «1.   All'atto del ritiro per gli zuccheri di cui all’articolo 17, paragrafo 4, lettere a) e b), ed entro il termine previsto dall’articolo 16 per gli zuccheri di cui al medesimo paragrafo 4, lettera c), gli esperti riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro interessato oppure gli esperti designati di comune accordo dall'organismo d'intervento e dal venditore provvedono al prelievo di quattro campioni per analisi.» 12) All'articolo 23, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il prezzo che l'aggiudicatario deve pagare è: a) nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), quello indicato nell'offerta; b) nel caso di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), quello indicato nelle condizioni della gara.»
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