Art. 2
In vigore dal 8 feb 2006
All' del regolamento (CE) n. 2286/2003, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. I punti da 3 a 9, 17 e 18 dell' si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2006. Gli Stati membri possono tuttavia anticiparne l’applicazione.
Gli Stati membri che incontrino difficoltà nell’adeguare i sistemi informatici di sdoganamento possono differire tale adeguamento fino al 1o gennaio 2007. In tal caso essi comunicano alla Commissione il modo e la data in cui danno applicazione ai punti da 3 a 9, 17 e 18 dell’. La Commissione pubblica tale informazione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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