Art. 1

In vigore dal 8 feb 2006
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue. 1) Nell'articolo 152, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera a) bis: «a) bis Il valore in dogana di talune merci deperibili importate in conto consegna può essere direttamente determinato a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del codice. A tal fine, i prezzi unitari vengono comunicati dagli Stati membri alla Commissione e da questa divulgati tramite la TARIC conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (*1). I prezzi unitari vengono calcolati e comunicati nel modo seguente. i) Previa deduzione degli elementi di cui alla lettera a) del presente paragrafo, gli Stati Membri comunicano alla Commissione il prezzo unitario di 100 kg netti per ciascuna categoria di merci. Gli Stati membri possono fissare importi forfettari per le spese di cui alla lettera a), punto ii). Tali importi vengono comunicati alla Commissione. ii) Il prezzo unitario può essere usato per determinare il valore in dogana delle merci importate per periodi di quattordici giorni, decorrenti da un venerdì. iii) Il periodo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari è il periodo di quattordici giorni che termina il giovedì precedente la settimana in cui si devono stabilire i nuovi prezzi unitari. iv) Gli Stati membri comunicano alla Commissione i prezzi unitari in euro entro le ore 12.00 del lunedì della settimana in cui questi sono divulgati dalla Commissione stessa. Se tale giorno è festivo, la comunicazione si effettua l'ultimo giorno lavorativo precedente. I prezzi unitari si applicano soltanto se la Commissione provvede a divulgare tale comunicazione. Le merci di cui al primo comma della presente lettera a) bis sono riportate nell'allegato 26. (*1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.» " 2) Gli articoli da 173 a 177 sono soppressi. 3) L'allegato 26 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I del presente regolamento. 4) L'allegato 27 è soppresso. 5) L’allegato 38 è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.
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