Art. 2
In vigore dal 3 feb 2006
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 4 novembre 2006.
Per quanto riguarda i livelli massimi per la somma delle diossine e dei PCB diossina-simili, il presente regolamento non si applica ai prodotti immessi sul mercato prima del 4 novembre 2006 in conformità delle disposizioni applicabili. L’onere della prova della data di immissione sul mercato di tali prodotti incombe all’operatore commerciale del settore alimentare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:199:oj#art-2