Art. 1
In vigore dal 3 feb 2006
Il regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato come segue.
1)
L’ è modificato come segue:
a)
Il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:
«1 bis. In deroga al paragrafo 1, la Finlandia e la Svezia sono autorizzate, per un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2011, a immettere sul mercato nazionale salmone (Salmo salar), aringhe (Clupea harengus), lampreda di fiume (Lampetra fluviatilis), trote (Salmo trutta), salmerino (Salvelinus spp.) e uova di coregone bianco (Coregonus albula) provenienti dalla regione baltica, destinati al consumo nel loro territorio, con livelli di diossina e/o livelli della somma di diossine e PCB diossina-simili superiori a quelli stabiliti al punto 5.2 della parte 5 dell’allegato I, a condizione che ci sia un sistema che assicuri che i consumatori siano pienamente informati sulle raccomandazioni alimentari riguardo alle restrizioni al consumo di queste specie ittiche della regione baltica da parte di gruppi di popolazione identificati come vulnerabili per evitare rischi potenziali per la salute.
La Finlandia e la Svezia comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, i risultati del loro monitoraggio dei tenori di diossine e PCB diossina-simili nel pesce della regione baltica dell’anno precedente e riferiscono sulle misure adottate per ridurre l’esposizione umana alle diossine e ai PCB diossina-simili presenti nel pesce della regione baltica. La Finlandia e la Svezia continuano ad applicare le misure necessarie per garantire che il pesce e i prodotti ittici non conformi al punto 5.2 della parte 5 dell’allegato I non siano commercializzati in altri Stati membri».
b)
Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I livelli massimi di cui all’allegato I si applicano alla parte commestibile degli alimenti in questione, salvo disposizioni contrarie nell’allegato stesso.»
2)
L’articolo 4 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 4 bis
In relazione alle diossine e alla somma di PCB diossina-simili nei prodotti di cui alla parte 5 dell’allegato I, è vietato:
a)
miscelare prodotti che rispettino i livelli massimi con prodotti in cui tali livelli massimi siano superati;
b)
utilizzare prodotti che non rispettino i livelli massimi quali ingredienti per la fabbricazione di altri prodotti alimentari.»
3)
All’articolo 5, il paragrafo 3 è soppresso.
4)
L’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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