Art. 9
Controlli
In vigore dal 1 feb 2006
Controlli
1. L’autorità competente prende le misure necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
2. L’autorità competente effettua controlli periodici delle superfici su cui vengono applicati fertilizzanti organici e ammendanti e che sono accessibili agli animali da allevamento.
3. L’autorità competente adotta immediatamente opportuni provvedimenti nel caso di mancato rispetto del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:181:oj#art-9