Art. 7

Registri

In vigore dal 1 feb 2006
Registri La persona responsabile di superfici su cui vengono applicati fertilizzanti organici e ammendanti e che sono accessibili agli animali da allevamento deve tenere per almeno due anni registri su: a) la quantità di fertilizzanti organici e ammendanti utilizzati; b) le date e le località in cui sono stati applicati i fertilizzanti organici e ammendanti; c) le date in cui gli animali da allevamento hanno avuto accesso al pascolo o in cui sono stati raccolti i prodotti destinati all’alimentazione animale.
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