Art. 2

In vigore dal 23 gen 2006
Gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 1259/2005 sulle importazioni di acido tartarico, classificabile al codice NC 2918 12 00 e originario della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva conformemente alle norme illustrate di seguito. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2006/130 — Testo vigente | Portale Normativo