Art. 2
In vigore dal 23 gen 2006
Gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 1259/2005 sulle importazioni di acido tartarico, classificabile al codice NC 2918 12 00 e originario della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva conformemente alle norme illustrate di seguito. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:130:oj#art-2