Art. 1

In vigore dal 23 gen 2006
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico, classificabile al codice NC 2918 12 00 , originario della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti: Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzhou, Repubblica popolare cinese 0,0  % A687 Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou City, Repubblica popolare cinese 10,1  % A688 Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, Repubblica popolare cinese 4,7  % A689 Tutte le altre società 34,9  % A999 3.   L'applicazione delle aliquote di dazio individuali indicate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all'allegato. Qualora non venga presentata una fattura di questo tipo, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». 4.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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