Art. 3
In vigore dal 23 gen 2006
Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito del protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturato nella zona di pesca delle Seicelle secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (4).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:115:oj#art-3