Art. 2
In vigore dal 23 gen 2006
Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:
—
tonniere con reti a circuizione
:
Spagna
:
22 unità,
Francia
:
17 unità,
Italia
:
1 unità,
—
pescherecci con palangari di superficie
:
Spagna
:
2 unità,
Francia
:
5 unità,
Portogallo
:
5 unità.
Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.
Storico versioni
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