Art. 8

In vigore dal 10 gen 2006
Nei casi di cui all’, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l’aggiudicatario può chiedere all’organismo d’intervento di fornirgli un’altra partita di frumento tenero della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla domanda dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato nell’allegato I. L’aggiudicatario che, dopo sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo che avrà provveduto ad informare senza indugio la Commissione e l’organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato nell’allegato I.
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