Art. 6

In vigore dal 10 gen 2006
L’organismo d’intervento, l’ammassatore e l’aggiudicatario, a richiesta di quest’ultimo, procedono di comune accordo, prima dell’uscita o al momento dell’uscita dal magazzino, a scelta dell’aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio, con una frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate, e all’analisi degli stessi. L’organismo d’intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest’ultimo non sia l’ammassatore. Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell’aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all’uscita dal magazzino. In caso di contestazione, i risultati delle analisi sono comunicati alla Commissione per via elettronica.
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