Art. 2
Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali
In vigore dal 23 dic 2005
Nel regolamento (CE) n. 1973/97, il testo dell’articolo 171 bis sexies è sostituito dal seguente:
«Articolo 171 bis sexies
Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri riconoscono, ai fini della semina dell’anno successivo, le organizzazioni produttori di cotone che ne fanno richiesta e che:
a)
raggruppano una superficie complessiva superiore ad un limite di almeno 10 000 ettari fissato dal Stato membro e rispondente ai criteri di riconoscimento di cui all’articolo 171 bis e comprendono almeno un’impresa di sgranatura;
b)
realizzano azioni specifiche destinate in particolare a:
—
sviluppare la valorizzazione del cotone non sgranato prodotto,
—
migliorare la qualità del cotone non sgranato rispondente alle esigenze dell’impresa di sgranatura,
—
avvalersi di metodi di produzione rispettosi dell’ambiente;
c)
hanno adottato regole interne di funzionamento relative in particolare:
—
alle condizioni di adesione e ai contributi dei membri, in conformità alle normative nazionale e comunitaria;
—
eventualmente una tabella di differenziazione dell’aiuto per categoria di parcelle, fissata in funzione della qualità del cotone non sgranato da consegnare.
Tuttavia, per il 2006 gli Stati membri riconoscono le organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone entro il 28 febbraio 2006.
2. Qualora si constati che un’organizzazione interprofessionale riconosciuta non rispetta i criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro revoca il riconoscimento a meno che non venga posto rimedio al mancato rispetto dei criteri entro un periodo ragionevole di tempo. Qualora intenda revocare il riconoscimento, lo Stato membro comunica tale intenzione all’organizzazione interprofessionale insieme ai motivi della revoca. Lo Stato membro dà all’organizzazione interprofessionale la possibilità di presentare osservazioni entro un determinato termine. In caso di revoca del riconoscimento, gli Stati membri prevedono l’applicazione di sanzioni idonee.
Gli agricoltori membri di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta alla quale sia stato revocato il riconoscimento a norma del primo comma perdono il diritto alla maggiorazione dell’aiuto prevista dall’articolo 110 septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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