Art. 1

Controlli in loco sulle organizzazioni interprofessionali riconosciute

In vigore dal 23 dic 2005
Il regolamento (CE) n. 796/2004 è così modificato: 1) l’ è modificato come segue: a) dopo il punto 1 sono inseriti i seguenti punti: «1 bis) “parcella agricola”: una porzione continua di terreno sulla quale è coltivato un solo gruppo di colture da un solo agricoltore; 1 ter) “parcella olivicola”: una parcella agricola coltivata ad olivi secondo la definizione di cui al punto 1, lettera a), dell’allegato XXIV del regolamento (CE) n. 1973/2004 (*1); (*1)   GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1.» " b) il testo del punto 31 è sostituito dal seguente: «31) “campi di condizionalità”: i vari settori a cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all’articolo 5 dello stesso regolamento;» c) il testo del punto 33 è sostituito dal seguente: «33) “norma”: le norme definite dagli Stati membri in conformità dell’articolo 5 e dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché gli obblighi relativi ai pascoli permanenti, di cui all’articolo 4 del presente regolamento;» d) il testo del punto 35 è sostituito dal seguente: «35) “infrazione”: qualsiasi inottemperanza ai requisiti e alle norme;» 2) l’articolo 12 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, il testo della lettera e) è sostituito dal seguente: «e) ove applicabile, la superficie olivicola espressa in ettari SIG olivi conformemente all’allegato XXIV, punti 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1973/2004; f) una dichiarazione dell’agricoltore di aver preso atto delle condizioni inerenti al regime di aiuto in questione.»; b) al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso; c) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Ai fini dell’identificazione di tutte le parcelle agricole dell’azienda ai sensi del paragrafo 1, lettera d), i moduli prestampati distribuiti agli agricoltori a norma dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 recano la superficie massima ammissibile per parcella di riferimento stabilita agli effetti del regime di pagamento unico. Inoltre, il materiale grafico fornito all’agricoltore ai sensi della stessa disposizione indica i confini delle parcelle di riferimento e la loro identificazione unica, mentre l’agricoltore indica l’ubicazione di ciascuna parcella agricola. Per quanto riguarda le parcelle olivicole, il materiale grafico fornito agli agricoltori comprende, per ogni parcella olivicola, il numero di olivi ammissibili e la loro ubicazione all’interno della parcella, nonché la superficie olivicola espressa in ettari SIG olivi conformemente al punto 3 dell’allegato XXIV del regolamento (CE) n. 1973/2004. Nel caso di una domanda di aiuto per gli oliveti di cui al titolo IV, capitolo 10 ter, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il materiale grafico fornito agli agricoltori comprende, per ciascuna parcella olivicola: a) il numero di olivi non ammissibili e la loro ubicazione all’interno della parcella; b) la superficie olivicola espressa in ettari SIG olivi, conformemente al punto 2 dell’allegato XXIV del regolamento (CE) n. 1973/2004; c) la categoria di superficie olivicola per la quale è presentata domanda di aiuto a norma dell’articolo 110 decies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003; d) ove applicabile, l’indicazione secondo cui la parcella rientra in un programma approvato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98 (*2), con il numero di olivi e la loro ubicazione nella parcella. 4.   Al momento della presentazione della domanda, l’agricoltore corregge il modulo prestampato di cui ai paragrafi 2 e 3 qualora siano intervenuti cambiamenti, in particolare trasferimenti di diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003, oppure qualora il modulo prestampato contenga informazioni errate. Se la correzione riguarda le dimensioni della superficie, l’agricoltore indica la reale dimensione della superficie. Tuttavia, se l’ubicazione degli olivi indicata nel materiale grafico è errata, l’agricoltore non è tenuto ad indicare l’esatta dimensione della superficie che ne risulta, espressa in ettari SIG olivi, ma si limita ad indicare la reale posizione di olivi. (*2)   GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.» " 3) all’articolo 13 sono aggiunti i seguenti paragrafi: «10.   Nel caso di una domanda di aiuto specifico per il cotone di cui al titolo IV, capitolo 10 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica reca: a) il nome della varietà di sementi di cotone utilizzata; b) ove applicabile, il nome e l’indirizzo dell’organizzazione interprofessionale riconosciuta a cui appartiene l’agricoltore. 11.   Nel caso di una domanda di aiuto per gli oliveti, di cui al titolo IV, capitolo 10 ter, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica indica, per ogni parcella olivicola, il numero e l’ubicazione nella parcella: a) degli olivi espiantati e sostituiti; b) degli olivi espiantati e non sostituiti; c) degli olivi supplementari piantati. 12.   Nel caso di una domanda di aiuto il tabacco, di cui al titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica reca: a) copia del contratto di coltivazione di cui all’articolo 110 duodecies, lettera c), del regolamento (CE) n. 1782/2003, oppure il riferimento al relativo numero di registrazione; b) l’indicazione della varietà di tabacco coltivata su ciascuna parcella agricola; c) una copia del certificato di controllo rilasciato dalla competente autorità che attesta il quantitativo, in kg, di tabacco essiccato in foglie consegnato all’impresa di prima trasformazione. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che l’informazione di cui alla lettera c) possa essere trasmessa a parte in data ulteriore, ma comunque entro il 15 maggio dell’anno successivo al raccolto.» 4) all’articolo 14, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «La deroga di cui al primo comma si applica anche nel primo anno in cui nel regime di pagamento unico sono inseriti nuovi settori e i diritti all’aiuto non sono ancora definitivamente stabiliti per gli agricoltori di tali settori.» 5) l’articolo 24 è modificato come segue: a) al paragrafo 1 sono aggiunte le lettere seguenti: «i) tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e le parcelle autorizzate dagli Stati membri per la produzione di cotone in virtù dell’articolo 110 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; j) tra le dichiarazioni degli agricoltori nell’ambito della domanda unica di appartenere ad un’organizzazione interprofessionale riconosciuta, l’informazione prevista dall’articolo 13, paragrafo 10, lettera b), del presente regolamento e le informazioni trasmesse dall’organizzazione interprofessionale riconosciuta, in modo da verificare l’ammissibilità alla maggiorazione dell’aiuto prevista dall’articolo 110 septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.» b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: «Se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto presentata da due o più agricoltori che chiedono l’aiuto in virtù dello stesso regime e se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie agricola e la differenza rientra nella tolleranza di misurazione definita a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare una riduzione proporzionale alle superfici in oggetto. In tal caso, gli agricoltori possono ricorrere contro la decisione di riduzione se ritengano di subire un pregiudizio a causa della sovradichiarazione delle superfici, oltre la tolleranza ammessa, imputabile ad uno o più altri agricoltori interessati.» 6) all’articolo 26, il paragrafo 1 è modificato come segue: a) il testo della lettera c) è sostituito dal seguente: «c) il 5 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto per il tabacco, a norma del titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003; d) il 10 % degli agricoltori che presentano domanda di aiuto per la frutta a guscio a norma del titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 laddove uno Stato membro si avvalga della possibilità di non introdurre nel SIG l’informazione concernente lo strato di dati supplementari a norma dell’articolo 6, paragrafo 3 del presente regolamento; per quanto riguarda tutti gli altri Stati membri, in relazione al 2006, il 10 % almeno degli agricoltori che presentano domanda di aiuto per la frutta a guscio a norma del titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 se lo strato di dati supplementare del SIG previsto dall’articolo 6, paragrafo 3 del presente regolamento non offre il livello di garanzia e di attuazione necessario per la corretta gestione del regime di aiuto.»; b) il testo del terzo comma è sostituito dal seguente: «Ove il campione di controllo di cui al primo comma contenga già richiedenti degli aiuti di cui al secondo comma, lettere a), b), c) e d), tali richiedenti possono rientrare nel calcolo delle percentuali di controllo ivi previste.»; c) al paragrafo 2 sono aggiunte le lettere seguenti: «f) per le domande di pagamento specifico per il cotone, a norma del titolo IV, capitolo 10 bis, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il 20 % delle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell’articolo 110 quinquies dello stesso regolamento di cui gli agricoltori si dichiarano membri nella domanda unica; g) per le domande di aiuto per il tabacco, a norma del titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il 5 % delle imprese di prima trasformazione per quanto riguarda i controlli nella fase della prima trasformazione e del condizionamento;». 7) l’articolo 27 è così modificato: a) al paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «1. L’autorità competente seleziona i campioni di controllo per i controlli in loco da realizzare nell’ambito del presente regolamento in base ad un’analisi dei rischi e alla rappresentatività delle domande di aiuto presentate. L’efficacia dei parametri utilizzati per l’analisi dei rischi negli anni precedenti è valutata su base annua.»; b) al paragrafo 2, il testo della lettera k) è sostituito dal seguente: «k) nel caso di una domanda di aiuto per il tabacco, di cui al titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003, dei quantitativi di tabacco greggio, per varietà, coperti da contratti di coltivazione in relazione alle superfici dichiarate a tabacco; l) nel caso dei controlli sulle imprese di prima trasformazione in relazione a domande di aiuto il tabacco di cui al titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003, delle diverse dimensioni delle imprese; m) di altri parametri definiti dagli Stati membri.»; 8) all’articolo 28, paragrafo 1, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente: «c) il numero di parcelle agricole visitate e di quelle misurate, compreso ove applicabile il numero di olivi e la loro ubicazione nella parcella, i risultati delle misurazioni per parcella misurata e le tecniche di misurazione impiegate;». 9) all’articolo 30, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La determinazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo appropriato definito dalla competente autorità e atto a garantire una precisione di misurazione almeno equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali per le misurazioni ufficiali. L’autorità competente può definire una tolleranza di misurazione non superiore a: a) per parcelle di superficie inferiore a 0,1 ha, una zona cuscinetto di 1,5 metri da applicare al perimetro della parcella agricola; b) per le altre parcelle, 5 % della superficie della parcella agricola o una zona cuscinetto di 1,5 metri da applicare al perimetro della parcella agricola. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può comunque essere superiore a 1,0 ha. La tolleranza di cui al primo comma non si applica alle parcelle olivicole la cui superficie è espressa in ettari SIG olivi, conformemente ai punti 2 e 3 dell’allegato XXIV del regolamento (CE) n. 1973/2004.» 10) dopo l’articolo 31 è inserito il seguente articolo: «Articolo 31 bis Controlli in loco sulle organizzazioni interprofessionali riconosciute I controlli in loco sulle organizzazioni interprofessionali riconosciute, per quanto riguarda l’aiuto specifico per il cotone previsto dal titolo IV, capitolo 10 bis, del regolamento (CE) n. 1782/2003, verificano il rispetto dei criteri di riconoscimento delle organizzazioni, l’elenco dei soci e la tabella di cui all’articolo 110 sexies del medesimo regolamento.» 11) nella sezione II del capitolo II del titolo III è inserita la seguente sottosezione: «Sottosezione II ter Controlli in loco relativi alle domande di aiuto per il tabacco Articolo 33 ter Controlli delle consegne 1.   Per quanto riguarda le domande di aiuto per il tabacco, di cui al titolo IV, capitolo 10 quater, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono controllate tutte le consegne. Ogni consegna è autorizzata dall’autorità competente, la quale deve essere precedentemente informata in modo da poter identificare la data della consegna. Nel corso del controllo l’autorità competente accerta l’avvenuta autorizzazione della consegna. 2.   Se la consegna è effettuata ad un centro d’acquisto riconosciuto di cui all’articolo 171 quater duodecies del regolamento (CE) n. 1973/2004, dopo il controllo il tabacco non trasformato può lasciare il centro d’acquisto soltanto per essere trasferito allo stabilimento di trasformazione. Dopo i controlli, il tabacco è raggruppato in quantitativi distinti. Il trasferimento di tali quantitativi allo stabilimento di trasformazione è autorizzato per iscritto dall’autorità competente, che deve essere stata precedentemente informata in modo da poter identificare esattamente il mezzo di trasporto utilizzato, il tragitto, l’ora di partenza e di arrivo, nonché i quantitativi distinti di tabacco trasportati. 3.   All’atto del ricevimento del tabacco nello stabilimento di trasformazione, il competente organismo di controllo accerta, in particolare tramite pesatura, che la consegna sia effettivamente costituita dai quantitativi distinti controllati nei centri d’acquisto. L’autorità competente può stabilire le condizioni specifiche ritenute necessarie per il controllo delle operazioni. Articolo 33 quater Assoggettamento a controllo e verifiche nella fase di prima trasformazione e condizionamento 1.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire che il tabacco greggio sia posto sotto controllo al momento in cui l’agricoltore lo conferisce all’impresa di prima trasformazione. L’assoggettamento del tabacco greggio a controllo garantisce che il tabacco non venga sottratto al controllo prima del completamento delle operazioni di prima trasformazione e condizionamento e che nessun quantitativo di tabacco greggio possa essere presentato più volte al controllo. 2.   I controlli nella fase di prima trasformazione e condizionamento del tabacco sono intesi a verificare il rispetto delle disposizioni dell’articolo 171 quater ter del regolamento (CE) n. 1973/2004, relative in particolare ai quantitativi di tabacco greggio da controllare in ciascuna impresa, distinguendo tra tabacco greggio prodotto nella Comunità e tabacco greggio originario o proveniente da paesi terzi. A tal fine, i controlli suddetti comportano: a) controlli delle scorte detenute dall’impresa di trasformazione; b) controlli all’uscita dal luogo in cui il tabacco ha subito le operazioni di prima trasformazione e condizionamento; c) tutte le misure di controllo supplementari che lo Stato membro ritenga necessarie, in particolare allo scopo di evitare che vengano versati premi per il tabacco greggio originario o proveniente da paesi terzi. 3.   I controlli ai sensi del presente articolo sono realizzati nel luogo di trasformazione del tabacco greggio. Le imprese interessate comunicano per iscritto agli organismi competenti da cui dipendono, entro un termine fissato dallo Stato membro, i luoghi in cui avverrà la trasformazione. A questo scopo, gli Stati membri possono specificare altre informazioni che le imprese di prima trasformazione sono tenute a comunicare agli organismi competenti. 4.   I controlli previsti dal presente articolo sono sempre effettuati senza preavviso.» 12) l’articolo 38 è sostituito dal seguente: «Articolo 38 Disposizioni speciali relative ai pagamenti supplementari Per quanto riguarda i pagamenti supplementari da erogare per tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità, di cui all’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e i pagamenti supplementari previsti dagli articoli 119 e 113 del medesimo regolamento, gli Stati membri applicano, se del caso, le disposizioni di cui al presente titolo. Nel caso in cui non sia opportuno applicare tali disposizioni a causa della struttura del regime di aiuti di cui trattasi, gli Stati membri prevedono controlli che garantiscano un livello di controllo equivalente a quello disposto dal presente titolo.» 13) all’articolo 44, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «1. In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l’autorità di controllo competente effettua controlli almeno sull’1 % degli agricoltori che presentano domande di pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno del reddito, ai sensi dell’, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003, dei quali detta autorità di controllo è responsabile.» 14) l’articolo 50 è modificato come segue: a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Per le domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola, le sementi e il tabacco, come stabilito rispettivamente ai capitoli 6, 9 e 10 quater del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto, l’importo dell’aiuto viene calcolato sulla base della superficie dichiarata.»; b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni conformemente agli articoli 51 e 53, nel caso di domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola, le sementi e il tabacco, come stabilito rispettivamente ai capitoli 6, 9 e 10 quater del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora si constati che la superficie dichiarata nella domanda unica è superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l’importo dell’aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.» 15) l’articolo 51 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «1. Qualora, in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata ai fini di qualsiasi regime di aiuto per superficie, fatta eccezione per le patate da fecola, le sementi e il tabacco, come stabilito rispettivamente ai capitoli 6, 9 e 10 quater del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, sia superiore alla superficie determinata in conformità dell’articolo 50, paragrafi da 3 a 5 del presente regolamento, l’importo dell’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, da cui è sottratta due volte l’eccedenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari ma inferiore al 20 % della superficie determinata.»; b) al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «2. Qualora, relativamente alla superficie globale determinata oggetto di una domanda unica, fatta eccezione per le patate da fecola, le sementi e il tabacco come stabilito rispettivamente dai capitoli 6, 9 e 10 quater del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, la superficie dichiarata superi di oltre il 30 % la superficie determinata in conformità dell’articolo 50, paragrafi da 3 a 5 del presente regolamento, l’aiuto a cui l’agricoltore avrebbe avuto diritto nel quadro dei regimi di aiuto in questione ai sensi dell’articolo 50, paragrafi da 3 a 5, del presente regolamento non è concesso per l’anno civile considerato.» 16) l’articolo 52 è modificato come segue: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Articolo 52 Riduzioni in caso di irregolarità relative alle dimensioni della superficie dichiarata ai fini del pagamento dell’aiuto per le patate da fecola, le sementi e il tabacco» b) il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente: «1.   Qualora si constati che la superficie effettivamente coltivata a patate o a tabacco è inferiore di oltre il 10 % a quella dichiarata ai fini del pagamento degli aiuti per le patate da fecola o per il tabacco, previsti rispettivamente al capitolo 6 e al capitolo 10 quater del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, l’aiuto da erogare viene ridotto di due volte la differenza constatata. 2.   Qualora si constati che la superficie effettivamente coltivata a sementi è inferiore di oltre il 10 % a quella dichiarata ai fini del pagamento dell’aiuto per le sementi previsto al capitolo 9 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, l’aiuto da erogare viene ridotto di due volte la differenza constatata.» 17) dopo l’articolo 54 sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 54 bis Riduzioni ed esclusioni in relazione alle domande di aiuto per il tabacco Ferme restando le riduzioni ed esclusioni applicabili in virtù degli articoli 51 o 53, qualora si constati che il tabacco non è stato trapiantato sulla parcella indicata nel contratto di coltivazione entro il 20 giugno dell’anno del raccolto: a) il 50 % dell’aiuto relativo al raccolto dello stesso anno è rifiutato se il trapianto è effettuato entro il 30 giugno; b) il diritto dell’aiuto per il raccolto dello stesso anno è rifiutato se il trapianto è effettuato oltre il 30 giugno. Tuttavia, le riduzioni ed esclusioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma non si applicano se l’agricoltore è in grado di giustificare il ritardo, con soddisfazione dell’autorità competente, come previsto dall’articolo 171 quater quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1973/2004. Se si riscontra che la parcella su cui è coltivato il tabacco è diversa dalla parcella indicata nel contratto di coltivazione, l’aiuto da versare all’agricoltore nell’anno in corso è ridotto del 5 %. Articolo 54 ter Riduzioni ed esclusioni in relazione al pagamento specifico per il cotone Ferme restando le riduzioni ed esclusioni applicabili in virtù degli articoli 51 o 53, qualora si constati che non rispetta gli obblighi che gli incombono in virtù dell’articolo 171 bis septies, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1973/2004, l’agricoltore perde il diritto alla maggiorazione dell’aiuto prevista dall’articolo 110 septies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Inoltre, l’aiuto per il cotone per ettaro ammissibile ai sensi dell’articolo 110 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 è ridotto di un importo pari alla maggiorazione prevista dall’articolo 110 septies, paragrafo 2, del medesimo regolamento.» 18) l’articolo 63 è sostituito dal seguente: «Articolo 63 Accertamenti relativi ai pagamenti supplementari Per quanto riguarda i pagamenti supplementari da erogare per tipi specifici di agricoltura e per la produzione di qualità, di cui all’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e i pagamenti supplementari previsti dagli articoli 119 e 113 del medesimo regolamento, gli Stati membri prevedono riduzioni ed esclusioni equivalenti, nella sostanza, a quelle previste dal presente titolo.» 19) all’articolo 64, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Qualora, nel caso di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1973/2004, la persona interessata non riprenda la produzione entro il termine fissato per la presentazione della domanda, il quantitativo di riferimento individuale determinato è considerato pari a zero. In tal caso, la domanda di aiuto della persona interessata per l’anno in questione è respinta. Un importo pari a quello della domanda respinta è detratto dai pagamenti di aiuti relativi ad uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 a cui l’agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dell’anno civile successivo a quello dell’accertamento.» 20) all’articolo 76, il paragrafo 1 è modificato come segue: a) il testo delle lettere b) e c) è sostituito dal seguente: «b) il numero di domande, la superficie complessiva, il totale degli animali e il totale dei quantitativi, ripartiti per singoli regimi di aiuto; c) il numero di domande, la superficie complessiva, il totale degli animali e il totale dei quantitativi oggetto di controlli;» b) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Contemporaneamente alle comunicazioni di cui al primo comma relative ai premi per animali, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero totale di beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro dei regimi contemplati dal sistema integrato e i risultati dei controlli relativi alla condizionalità compiuti a norma del capitolo III del titolo III.»
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