Art. 5

In vigore dal 23 dic 2005
1.   La cauzione per i diritti d'importazione è fissata a 3 EUR/capo. Essa deve essere depositata presso l'autorità competente insieme alla domanda di diritti di importazione. 2.   I titoli di importazione devono essere chiesti per il quantitativo assegnato. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85. 3.   Se dall'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all', paragrafo 2, il numero dei diritti di importazione da assegnare risulta inferiore a quello dei diritti richiesti, la cauzione costituita viene immediatamente svincolata in proporzione.
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