Art. 3
In vigore dal 23 dic 2005
1. Le domande di diritti di importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA.
2. Le domande di diritti di importazione devono riferirsi ad un quantitativo pari ad almeno 50 capi e a non più del 5 % del quantitativo disponibile.
Qualora le domande superino il quantitativo di cui al primo comma, non si tiene conto del quantitativo in eccesso.
3. Le domande di diritti di importazione sono presentate entro le ore 13.00 (ora di Bruxelles) del 1o dicembre precedente il periodo contingentale annuale di cui trattasi.
Tuttavia, per il periodo contingentale che va dalla data in entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2006, le domande di diritti di importazione sono presentate entro le ore 13.00 (ora di Bruxelles) del decimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. Per il contingente di cui all', paragrafo 1, ogni interessato può presentare una sola domanda. Qualora uno stesso interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.
5. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di presentazione delle domande, un elenco con il nome e l'indirizzo dei richiedenti e i quantitativi richiesti.
Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all’inesistenza di domande, sono trasmesse a mezzo fax o e-mail, utilizzando, nel caso in cui siano state effettivamente presentate domande, il modulo riprodotto nell'allegato I.
Storico versioni
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