Art. 2

In vigore dal 23 dic 2005
Il regolamento (CE) n. 1549/2004 è modificato come segue: 1) All’articolo 1 bis, le parole «riso semigreggio» sono sostituite dalle parole «riso semigreggio, riso semilavorato e riso lavorato». 2) Il testo dell’articolo 1 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 1 ter 1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, il dazio all’importazione per il riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 è fissato dalla Commissione, entro 10 giorni dalla fine del periodo di riferimento di cui trattasi, a: a) 175 EUR/t in uno dei seguenti casi: — quando si constata che i quantitativi di riso semilavorato e lavorato importati durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusa sono superiori a 387 743 tonnellate, — quando si constata che i quantitativi di riso semilavorato e lavorato importati durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori a 182 239 tonnellate; b) 145 EUR/t in uno dei seguenti casi: — quando si constata che i quantitativi di riso semilavorato e lavorato importati durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusa sono pari o inferiori a 387 743 tonnellate, — quando si constata che i quantitativi di riso semilavorato e lavorato importati durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono pari o inferiori a 182 239 tonnellate. La Commissione fissa il dazio applicabile solo nei casi in cui dai calcoli effettuati in applicazione del presente paragrafo risulta necessario modificare il dazio suddetto. Fino alla fissazione del nuovo dazio si applica il dazio precedentemente fissato. 2.   Per il calcolo dei quantitativi importati di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei quantitativi per i quali nel corrispondente periodo di riferimento sono stati rilasciati titoli d’importazione per riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 , in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1785/2003.» 3) È inserito il seguente articolo 1 quinquies: «Articolo 1 quinquies In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003, il dazio applicabile alle importazioni di rotture di riso del codice 1006 40 00 è di 65 EUR/t.»
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