Art. 1

In vigore dal 23 dic 2005
Il regolamento (CE) n. 327/1998 è modificato come segue: 1) Il testo dell’ è sostituito dal seguente: « 1.   Il 1o gennaio di ogni anno sono aperti i seguenti contingenti tariffari annuali globali di importazione, ripartiti per paese di origine e per quote periodiche, in conformità all’allegato IX: a) 63 000 tonnellate di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 , a dazio zero; b) 20 000 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20 , a un dazio di 88 EUR/t; c) 100 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 , con una riduzione del 30,77 % del dazio stabilito all’articolo 1 quinquies del regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (*1); d) 13 500 tonnellate di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 , a dazio zero. 2.   Per il 2006, i contingenti di cui al paragrafo 1 e le quote periodiche corrispondenti sono stabiliti in conformità all’allegato X. (*1)   GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13.» " 2) L’ è modificato come segue: a) i paragrafi 1, 2 e 2 bis sono soppressi; b) al paragrafo 3, secondo comma, le parole «paragrafo 1, lettera c)» sono sostituite dalle parole «, paragrafo 1, lettere c) e d)». 3) L’ è modificato come segue: a) al primo comma, le parole «all’» sono sostituite dalle parole «all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c)»; b) al terzo comma, le parole «all’» sono sostituite dalle parole «agli ». 4) L’articolo 4 è modificato come segue: a) al paragrafo 2, primo trattino, le parole «all’, paragrafo 1, lettera a)» sono sostituite dalle parole «all’, paragrafo 1, lettere a) e d)»; b) al paragrafo 4 è aggiunta la seguente lettera d): «d) nel caso del contingente di cui all’, paragrafo 1, lettera d), una delle diciture riportate nell’allegato VIII.» 5) All’articolo 5, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «Entro due giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica e in conformità all’allegato III, i quantitativi, ripartiti per codice NC a otto cifre e per numero d’ordine del contingente, con indicazione del paese d’origine, per i quali sono state presentate domande di titoli, il numero del titolo richiesto e il nome e l’indirizzo del richiedente. Se è richiesto il titolo di esportazione, è indicato anche il numero di detto titolo.» 6) All’articolo 8, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente: «Gli organismi competenti comunicano alla Commissione, per via elettronica e in conformità all’allegato III, le seguenti informazioni:». 7) L’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento. 8) L’allegato V è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento. 9) L’allegato VII è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento. 10) Il testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento è aggiunto come allegati VIII, IX e X.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:2152:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo