Art. 1
In vigore dal 23 dic 2005
Il regolamento (CE) n. 327/1998 è modificato come segue:
1)
Il testo dell’ è sostituito dal seguente:
«
1. Il 1o gennaio di ogni anno sono aperti i seguenti contingenti tariffari annuali globali di importazione, ripartiti per paese di origine e per quote periodiche, in conformità all’allegato IX:
a)
63 000 tonnellate di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 , a dazio zero;
b)
20 000 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20 , a un dazio di 88 EUR/t;
c)
100 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 , con una riduzione del 30,77 % del dazio stabilito all’articolo 1 quinquies del regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (*1);
d)
13 500 tonnellate di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 , a dazio zero.
2. Per il 2006, i contingenti di cui al paragrafo 1 e le quote periodiche corrispondenti sono stabiliti in conformità all’allegato X.
(*1)
GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13.»
"
2)
L’ è modificato come segue:
a)
i paragrafi 1, 2 e 2 bis sono soppressi;
b)
al paragrafo 3, secondo comma, le parole «paragrafo 1, lettera c)» sono sostituite dalle parole «, paragrafo 1, lettere c) e d)».
3)
L’ è modificato come segue:
a)
al primo comma, le parole «all’» sono sostituite dalle parole «all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c)»;
b)
al terzo comma, le parole «all’» sono sostituite dalle parole «agli ».
4)
L’articolo 4 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 2, primo trattino, le parole «all’, paragrafo 1, lettera a)» sono sostituite dalle parole «all’, paragrafo 1, lettere a) e d)»;
b)
al paragrafo 4 è aggiunta la seguente lettera d):
«d)
nel caso del contingente di cui all’, paragrafo 1, lettera d), una delle diciture riportate nell’allegato VIII.»
5)
All’articolo 5, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
«Entro due giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica e in conformità all’allegato III, i quantitativi, ripartiti per codice NC a otto cifre e per numero d’ordine del contingente, con indicazione del paese d’origine, per i quali sono state presentate domande di titoli, il numero del titolo richiesto e il nome e l’indirizzo del richiedente. Se è richiesto il titolo di esportazione, è indicato anche il numero di detto titolo.»
6)
All’articolo 8, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:
«Gli organismi competenti comunicano alla Commissione, per via elettronica e in conformità all’allegato III, le seguenti informazioni:».
7)
L’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento.
8)
L’allegato V è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.
9)
L’allegato VII è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento.
10)
Il testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento è aggiunto come allegati VIII, IX e X.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2005:2152:oj#art-1