Art. 6
Condizioni applicabili alle catture principali e accessorie
In vigore dal 22 dic 2005
Condizioni applicabili alle catture principali e accessorie
1. La conservazione a bordo e lo sbarco di catture provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti limiti di cattura sono autorizzati solo nei seguenti casi:
a)
catture effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito;
b)
catture che rientrano in un contingente a disposizione della Comunità non ancora esaurito;
c)
nel caso di specie diverse dall’aringa e dallo spratto mescolate ad altre specie, catture effettuate con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe con dimensioni di maglia inferiori a 32 mm e non sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco.
2. Tutti gli sbarchi sono dedotti dal rispettivo contingente, fatta eccezione per le catture effettuate ai sensi del paragrafo 1, lettera c.
3. In caso di esaurimento del contingente di aringa assegnato a uno Stato membro, i pescherecci battenti bandiera di tale Stato membro registrati nella Comunità e operanti nelle zone di pesca in cui si applica il contingente in questione non sbarcano catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.
Storico versioni
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