Art. 5
Disposizioni speciali in materia di ripartizione
In vigore dal 22 dic 2005
Disposizioni speciali in materia di ripartizione
1. La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura di cui all’allegato I non pregiudica:
a)
gli scambi realizzati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
b)
le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;
c)
gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96;
d)
i quantitativi riportati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96;
e)
le detrazioni effettuate a norma dell’ del regolamento (CE) n. 847/96.
2. Ai fini del riporto dei contingenti al 2007, l’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 si applica, in deroga al medesimo regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitici.
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