Art. 31
Etichettatura del prodotto e stivaggio separato
In vigore dal 22 dic 2005
Etichettatura del prodotto e stivaggio separato
1. Tutti i pesci trasformati, catturati nella zona di regolamentazione NAFO, devono essere etichettati in modo tale che ciascuna specie e categoria di prodotto di cui all’ del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (29) siano identificabili. La marcatura deve inoltre indicare che la cattura è avvenuta nella zona di regolamentazione NAFO.
2. La marcatura dei gamberelli catturati nella divisione 3L e degli ippoglossi neri catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO deve indicare che la cattura è avvenuta in tali zone.
3. In considerazione della responsabilità legale in materia di sicurezza e di navigazione del comandante della nave, si applica quanto segue:
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le catture di una stessa specie devono essere stivate in modo da essere chiaramente distinte dalle catture di altre specie. Tutte le catture effettuate nella zona di regolamentazione NAFO devono essere stivate separatamente dalle catture effettuate al di fuori della stessa;
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le catture possono essere collocate in una o più parti della stiva, ma devono essere stivate in modo tale da essere chiaramente distinte dalle catture di altre specie, utilizzando plastica, compensato, reti o altro materiale.
Storico versioni
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