Art. 29

Catture accessorie

In vigore dal 22 dic 2005
Catture accessorie 1.   Le navi non possono praticare la pesca diretta di specie soggette a limiti per le catture accessorie. Si considera pesca diretta di una specie quella in cui tale specie costituisce la più alta percentuale in peso delle specie catturate in una retata. 2.   Le catture accessorie delle specie per le quali la Comunità non abbia fissato alcun contingente in una parte della zona di regolamentazione NAFO, ed effettuate nella parte suddetta nel corso della pesca diretta a qualsiasi specie, non devono superare, per ciascuna specie a bordo, 2 500 kg oppure il 10 % in peso di tutto il pescato a bordo, se quest'ultimo quantitativo è superiore. Tuttavia, in una parte della zona di regolamentazione NAFO in cui sia vietata la pesca diretta di talune specie o sia stato utilizzato pienamente un contingente «altri», le catture accessorie di ciascuna delle specie elencate nell'allegato ID non devono superare, rispettivamente, 1 250 kg o il 5 %. 3.   Se, nel corso di un'operazione di pesca, i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie superano i limiti di cui al paragrafo 2 applicabili alla specie in questione, le navi si spostano immediatamente di almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala. Se nelle successive operazioni di pesca i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie superano tali limiti, ancora una volta le navi cambiano immediatamente zona di pesca e si spostano almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala per almeno 48 ore. 4.   Nel caso in cui la totalità delle catture accessorie di tutte le specie superi, in una delle cale, il 5 % del peso nella divisione 3M e il 2,5 % nella divisione 3L, le navi che pescano i gamberelli boreali (Pandalus borealis) devono spostarsi immediatamente di almeno 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala. 5.   Le catture di gamberelli non sono prese in considerazione nel calcolo del tasso delle catture accessorie di specie demersali.
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Catture accessorie (Art. 29 Regolamento (UE) 2006/51) — Testo vigente | Portale Normativo