Art. 25
Disposizioni specifiche concernenti il dipartimento della Guiana francese
In vigore dal 22 dic 2005
Disposizioni specifiche concernenti il dipartimento della Guiana francese
1. Il rilascio delle licenze di pesca nelle acque del dipartimento della Guiana francese è subordinato all'obbligo per l'armatore della nave del paese terzo interessato di permettere, su richiesta della Commissione, l'imbarco di un osservatore a bordo.
2. Al momento dello sbarco dopo ogni bordata, il comandante di una nave di un paese terzo in possesso di una licenza per pesce a pinne o per tonni, che esercita l'attività di pesca nelle acque del dipartimento della Guiana francese, presenta alle autorità francesi una dichiarazione nella quale sono indicati i quantitativi di mazzancolle catturati e detenuti a bordo dopo l'ultima dichiarazione. Tale dichiarazione deve essere conforme al modello che figura nella parte III dell'allegato IV. Il comandante è responsabile della veridicità della dichiarazione. Le autorità francesi prendono tutti i provvedimenti appropriati per controllare la veridicità della dichiarazione confrontandola in particolare con il giornale di bordo di cui all', paragrafo 2. Dopo il controllo, la dichiarazione è firmata dal funzionario competente. Entro la fine di ogni mese le autorità francesi notificano alla Commissione tutte le dichiarazioni relative al mese precedente.
3. Le navi da pesca dei paesi terzi che effettuano attività di pesca nelle acque del dipartimento della Guiana francese tengono un giornale di bordo conforme al modello che figura nella parte II dell'allegato V. Una copia di detto giornale di bordo è trasmessa alla Commissione tramite le autorità francesi entro 30 giorni a decorrere dall'ultimo giorno di ciascuna bordata.
4. Se per un mese la Commissione non riceve comunicazioni relative a una nave da pesca di un paese terzo in possesso di una licenza di pesca nelle acque del dipartimento della Guiana francese, tale licenza è ritirata.
Storico versioni
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