Art. 24
Obblighi del detentore della licenza
In vigore dal 22 dic 2005
Obblighi del detentore della licenza
1. Le navi da pesca dei paesi terzi rispettano le misure di conservazione e di controllo nonché le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca delle navi comunitarie nella zona in cui esse operano, in particolare i regolamenti (CEE) n. 1381/87, (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94, (CE) n. 88/98 (27), (CE) n. 850/98 e (CE) n. 1434/98.
2. Le navi da pesca dei paesi terzi di cui al paragrafo 1 tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui alla parte I dell'allegato V.
3. Le navi da pesca dei paesi terzi, eccettuate le navi battenti bandiera norvegese che svolgono attività di pesca nella divisione CIEM IIIa, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato VI secondo le disposizioni previste in detto allegato.
Storico versioni
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