Art. 3

In vigore dal 22 dic 2005
1.   Per poter venir prese in considerazione a norma dell’ le richieste devono tassativamente pervenire alle competenti autorità entro il 7 gennaio 2006. 2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 14 gennaio 2006 gli importi per i quali sono state accettate riduzioni in forza dell’, paragrafo 3, del presente regolamento. Gli importi così notificati vengono presi in considerazione ai fini della determinazione della somma per la quale rilasciare certificati di restituzione utilizzabili a partire dal 1o febbraio 2006, in forza dell’articolo 33, lettera c), del regolamento (CE) n. 1043/2005.
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